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Vademecum Assenze per malattia del personale docente con
contratto a tempo indeterminato e determinato. A)
Personale
docente con contratto a tempo indeterminato. I riferimenti normativi Art. 23 del C.C.N.L. del 4.8.1995 con le modifiche di cui all’art.
49 del C.C.N.L. DEL 26.5.1999, art.
17 del CCNL del 24.7. 2003. 1.
Premessa. Poiché l’assenza per malattia si configura come un diritto e non
interrompe il rapporto di lavoro, il docente collocato in malattia
conserva tutti i diritti ed è tenuto a tutti gli obblighi connessi al suo
stato. La discrezionalità dell’Amministrazione scolastica è limitata al
solo accertamento della sussistenza dei presupposti, costituiti
dall’esistenza dell’infermità e dei suoi effetti temporaneamente
invalidanti. Cosicché, una volta che sia stato certificato il carattere
temporaneamente invalidante della malattia, l’assenza per motivi di
salute non può essere negata. Le assenze per malattia sono autorizzate
dal dirigente scolastico 1.
La durata. La
durata massima dell’assenza per malattia è stabilita in 18 mesi (548 gg.),
sia se fruita in un unico periodo senza soluzione di continuità sia se
frazionata in più periodi; in questo ultimo caso, si sommano tutti i
periodi di assenza per malattia fruiti nel triennio precedente l’ultimo
episodio morboso, che pertanto rappresenta un arco temporale mobile che va
verificato di volta in volta. Si
ricorda che il primo triennio di riferimento, che non aveva effetto
retroattivo, decorreva dall’entrata di entrata Ad
esempio: se il dipendente è assente per malattia nel periodo che va dal
10 aprile 2005 al 15 agosto 2005, l’arco del triennio di riferimento
abbraccerà il periodo dal 16 agosto 2002 al 15 agosto 2005. Nel suddetto
periodo, tutte le assenze per malattia si sommano, sia agli effetti della
determinazione della durata massima (18 mesi), sia agli effetti della
retribuzione. I periodi di assenza per malattia entro i 18 mesi non interrompono
la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Essi
sono computati per intero ai fini della progressione di carriera, degli
aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di
previdenza, nonché del trattamento di fine rapporto. Sono inoltre validi
ai fini della maturazione del diritto alle ferie e alle festività
soppresse. Non sono invece validi ai fini del compimento del prescritto
periodo di prova o dell’anno di formazione. Allo scadere dei 18 mesi, qualora sussistano particolari motivi di
gravità, il docente può chiedere a domanda un ulteriore periodo di 18
mesi senza retribuzione, ai soli fini della conservazione del posto. Tali
periodi di assenza privi di contribuzione, se successivi al 31.12.1996, ai
sensi del D. Lgs. n. 564 del 16.9.1996 possono, a domanda, essere
riscattati, ai fini pensionistici, dagli interessati. Prima di autorizzare
l’ulteriore periodo d’assenza, l’Amministrazione scolastica deve
procedere all’accertamento delle condizioni di salute del richiedente
presso l’ASL, per stabilire la sussistenza di un effettivo stato di
permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Allo scadere dei limiti massimi d’assenza oppure nel caso che, a
seguito dell’accertamento diagnostico, il docente sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, si procede
alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo l’indennità
sostitutiva di preavviso. Se, invece, il docente dichiarato inidoneo
all’insegnamento, risulta idoneo ad altre eventuali mansioni, può
presentare domanda di collocazione fuori ruolo e/o di utilizzazione in
altri compiti coerenti con la sua preparazione culturale e professionale;
la mancata richiesta di utilizzazione autorizza l’amministrazione a
procedere alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, sempre con
la corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso. L’utilizzazione è disposta dal Direttore Regionale, sulla base
dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
Sono fatte salve, dalle vigenti disposizioni in merito, le norme speciali
richiamate dall’art. 23 comma 7 del CCNL 4.8.1995, che garantiscono il
diritto alla conservazione del posto per coloro che sono affetti di TBC,
nonché le norme, contenute nella Legge 26.6.1990 n. 162 assorbita dal
D.P.R. 9.10.1990 n. 309, che garantiscono il diritto alla conservazione
del posto per coloro che devono partecipare attivamente all’assistenza
di propri familiari in particolari programmi terapeutici. 2.
La modalità di computo dei periodi di assenza per malattia. I
periodi d’assenza per malattia, come si è detto, non possono superare
in un triennio la durata complessiva di 18 mesi, secondo quanto aveva
stabilito l’art. 23 comma 1 del CCNL del 4.8.1995 ora riconfermato
dall’ art 17 del CCNL del 24.7.2003. Il computo dei periodi di assenza
deve essere fatto per mesi e non per giorni, sia quando l’assenza venga
effettuata in un’unica soluzione, sia quando si tratti di più periodi
senza interruzioni. Nel computo del mese si deve tener conto del giorno
iniziale e non deve essere compreso il giorno finale. Ad esempio: la
richiesta di un mese di assenza a decorrere dal 10.2.2003 va concessa fino
al 9.3.2003; la richiesta di due mesi dal 16.9.2003 al 15.11.2003; la
richiesta di 30 giorni dal 15.2.2003 va concessa fino al 16.3.2003.
Qualora le richieste di assenza si riferiscano a periodi non continuativi,
i mesi si considerano tutti di 30 giorni. Così, partendo dal presupposto
reale che 18 mesi di assenza corrispondono a 548 giorni (365:12X18), se un
docente ad una prima assenza per malattia di 14 mesi (gg. 456 = 365:12X14)
fa seguire una seconda richiesta di 80 giorni, l’eventuale terza
richiesta non potrà superare la complessiva durata di 12 giorni
(456+80+12 = 548). 3.
L’assenza per malattia e i giorni festivi. I giorni festivi iniziali e terminali di un periodo d’assenza per
malattia non devono essere compresi nel computo della sua durata, mentre i
giorni festivi intermedi al periodo rientrano nel calcolo delle giornate
di assenza, così come quelli che si collocano fra due periodi di assenza
per malattia fruiti senza interruzione. Analogamente, i giorni festivi
intercorrenti tra un periodo di assenza per malattia e uno di ferie o di
aspettativa per motivi di famiglia devono essere compresi nei relativi
giorni di assenza. Peraltro, qualora ad un’assenza per malattia
collocata alla fine della settimana lavorativa (venerdì-sabato) si
aggiunga l’assenza del martedì, dopo la domenica e la giornata libera
coincidente col lunedì, il docente può valersi della circostanza, per
interrompere la durata continuata della malattia col rendersi disponibile
alla ripresa del servizio nel giorno di lunedì, di solito libero; se la
ripresa del servizio non c’è, il periodo di malattia va, senza
interruzione, dal venerdì al martedì successivo 4.
Il trattamento economico durante l’assenza per malattia.
N.B. Trattenuta
per assenza per malattia, interpretazione ARAN dell’art. 17 comma 8 del
C.C.N.L. 24.7.2003. L’ARAN
recentemente ha precisato che la decorrenza economica della norma prevista
dall’at. 17 comma 8 è da considerarsi dall’1.9.2002 e non dalla data
di sottoscrizione del contratto il 24.7.2003. Pertanto
non si effettuano più trattenute sulla retribuzione professionale docenti
(RPD) in caso di assenze per malattia inferiori a 15 giorni a partire
dalla decorrenza economica del contratto di lavoro e cioè
dall’1.1.2002, questo pone fine alle iniziative assunte unilateralmente
dal Ministero dell’economia che aveva imposto la riduzione della RPD (
per gli insegnanti) e della CIA ( per il personale ATA) per le assenze
precedenti il 24 luglio 2003. 5.
Le assenze per gravi patologie. Nei
casi di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti, sono esclusi dal calcolo del periodo di assenza
per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital,
anche quelli legati alle terapie certificate dalla competente ASL:
pertanto, per tali assenze, spetta l’intera retribuzione. Tuttavia, è
necessario che la competente ASL certifichi in maniera chiara e
inequivocabile che il docente sta praticando delle terapie temporaneamente
e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia, indicando
chiaramente i periodi di durata di tale invalidità. La
normativa che disciplina specificamente le assenze per gravi patologie (artt.
23 comma 8 bis del CCNL 26.5.1999 e 17 comma 9 del CCNL del 24.7.2003),
per le quali, come si è detto, è prevista la retribuzione intera e
l’esclusione dal consueto computo dei limiti massimi di assenza per
malattia, non definisce con esattezza le “gravi patologie”,
lasciandone nel generico la dizione nell’affermare che si deve trattare
di gravi patologie. Peraltro, la gravità della patologia non può essere
rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, ma deve
essere accertata e certificata dalla competente ASL. Inoltre, la gravità
della patologia deve essere collegata all’effettuazione di terapie che
per loro natura e modalità di svolgimento possono essere temporaneamente
e/o parzialmente invalidanti per il docente. Pertanto, nella
certificazione che il docente deve esibire, non solo deve essere
espressamente dichiarato che si tratta di una grave patologia, ma deve
essere anche specificato il tipo di terapia adottato. Tale certificazione
deve essere rilasciata da medici dell’ASL, che si tratti del medico di
famiglia o dello specialista che opera presso gli ambulatori ASL: non è
idonea, invece, la certificazione rilasciata dal medico specialista al di
fuori del Servizio Sanitario Nazionale. Si
ritiene utile indicare di seguito l’elenco delle
malattie considerate croniche ed invalidanti ai sensi dell’art. 5
comma 1, lettera a) del D.Lgs del
Ministero della Sanità del 29 aprile 1998 n. 124. ACROMEGALIA E GIGANTISMO - AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO
- ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZZAZIONE - ANORESSIA NERVOSA,
BULIMIA – ARTRITE REUMATOIDE – ASMA – CIRROSI EPATICA, CIRROSI
BILIARE – COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN – DEMENZE – DIABETE
INSIPIDO – DIABETE MELLITO – DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI,
PSICOTROPE E DA ALCOOL – EPATITE CRONICA (ATTIVA) – EPILESSIA –
FIBROSI CISTICA – GLAUCOMA –INFEZIONE DA HIV – INSUFFICIENZA
CARDIACA – INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON) –
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA – INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA –
IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE
ETEROZIGOTETIPO II A e II B – IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA
– IPRECOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA -
IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III – IPERPARATIROIDISMO,
IPOPARATIROIDISMO – IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO
(GRAVE) – LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO – MALATTIA DI ALZHEIMER –
MALATTIA DI SJOGREN – IPERTENSIONE ARTERIOSA – MALATTIA O SINDROME DI
CUSHING – MIASTENIA GRAVE – MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI
IPERTIROIDISMO - MORBO DI BUERGER – MORBO DI PAGET – MORBO DI
PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI – NANISMO IPOFISARIO –
NEONATI PREMATURI IMMATURI A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA
NEONATALE – NEUROMIELITE OTTICA - PANCREATITE
CRONICA – PSICOSI – PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE,
ERITRODERMICA) – SCLEROSI MULTIPLA - SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA) -
SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE E DA TUMORI DI
COMPORTAMENTO INCERTO – SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO
DETERMINATO GRAVE ED IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIU’ ORGANI E/O
APPARATI E RIDUZIONE DELL’AUTONOMIA PERSONALE CORRELATA ALL’ETA’
RISULTANTE DALL’APPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE DELLE
CAPACITA’ FUNZIONALI – SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO (CUORE, RENE,
POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) – SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI
CORNEA – SPONDILITE ANCHILOSANTE – TUBERCOLOSI
(ATTIVA BACILLIFERA) – TIROIDITE DI HASHIMOTO. 6.
La comunicazione alla scuola dell’assenza per malattia. L’assenza per malattia, salvo l’ipotesi di comprovato
impedimento, deve essere comunicata per telefono, per fax, per telegramma
o per altre vie brevi (vedi modulistica) all’istituto scolastico o
educativo di servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio
dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso
di prosecuzione di un periodo di assenza già fruito. 7.
La certificazione medica. Il
docente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di
giustificazione dell’assenza con indicazione della sola prognosi, entro
e non oltre i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o
dell’eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in
giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. La decorrenza dell’assenza non necessariamente deve coincidere con
la data del rilascio del certificato medico. Nella pratica si possono
determinare i seguenti due casi: a) se il certificato è rilasciato con decorrenza dallo stesso
giorno in cui il docente ha già prestato servizio (la mattina lavora e
nel pomeriggio si ammala), l’assenza dal servizio comprende il numero di
giorni di prognosi decurtato di uno, che è teoricamente quello di
rilascio del certificato, ad esempio se la prognosi lavorativa supponiamo
sia di 20 giorni, l’assenza dal servizio è per 19 giorni, poiché il 20°
giorno coincide con il giorno del rilascio del certificato; b) se il certificato attesta che il docente dichiara di essersi
ammalato dal giorno immediatamente precedente quello del suo rilascio, il
certificato copre anche tale giorno di assenza e il conteggio della
prognosi parte non dalla data del rilascio del certificato bensì da
quella attestata dal medico come data in cui il docente gli ha dichiarato
di essersi ammalato (cfr. Sentenza del Pretore di Lecco 30.4.1988). Di
seguito si procede a un esempio per chiarire questa seconda ipotesi. Il
docente si assenta il 4.2.2005, ma il certificato medico è rilasciato il
5.2.2005 con la precisazione “dichiara di essersi ammalato dal
4.2.2005”: se la prognosi è di tre giorni, il periodo coperto dal
certificato va dal 4.2.2005 al 6.2.2005. 8.
La visita fiscale. L’istituzione scolastica o educativa oppure l’amministrazione di
appartenenza o di servizio, in caso di docenti utilizzati o comandati, può
disporre sin dal primo giorno il controllo della malattia tramite l’ASL
competente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge. Il controllo non è disposto se il docente è ricoverato in strutture
ospedaliere, pubbliche o private. Il docente che durante l’assenza per malattia per particolari
motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza o di domicilio
dichiarato all’amministrazione, deve darne immediata comunicazione,
precisando l’indirizzo dove può essere reperito. Il docente assente per malattia, anche se dispone di documentata
autorizzazione ad uscire da parte del medico curante, è tenuto a farsi
trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno,
anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17
alle ore 19. La permanenza del docente nel proprio domicilio durante le fasce
orarie può essere verificata nell’ambito e nei limiti delle vigenti
disposizioni di leggi. Qualora debba allontanarsi durante le fasce di
reperibilità dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni
o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi (che devono
essere, a richiesta, documentati), è tenuto a darne preventiva
comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa
fascia oraria di reperibilità da osservare. L’art. 49 del CCNL 26 maggio
’99, modificando in un punto il dettato del precedente testo
contrattuale (cfr. comma 11 art. 23 del CCNL 4 agosto ’95), ha
trasformato quello che risultava come un obbligo dell’Amministrazione,
che “disponeva” la visita fiscale, in un’iniziativa rimessa alla
discrezione del dirigente, che “può disporre” la visita fiscale; pertanto,
all’Amministrazione è riconosciuta la facoltà e non attribuito
l’obbligo di attivare la visita fiscale. Inoltre, in esso viene sancito il divieto di disporre la visita
fiscale in caso di ricovero in ospedale pubblico o convenzionato.
Le ASL devono garantire
l’effettuazione delle visite di controllo domiciliare entro lo stesso
giorno della richiesta. Il medico incaricato del controllo dello stato di
malattia deve confermare o meno l’esistenza di una malattia che
impedisce la temporanea prestazione del servizio, redigendo il relativo
referto in triplice copia (due da consegnare giornalmente all’ASL e una
per il docente). Qualora il docente non accetti l’esito della visita di
controllo deve eccepirlo, seduta stante, al medico, che avrà cura di
annotarlo sul referto: in tale ipotesi il giudizio definitivo spetta al
Capo del Servizio Medico Legale dell’Unità Sanitaria Locale. Il medico
incaricato del controllo invita il docente a riprendere il servizio nel
primo giorno non festivo, qualora ritenga esaurita la malattia. Se il
docente non riassume servizio, deve produrre, a giustificazione della
propria assenza, altra certificazione medica, ma gli ulteriori certificati
medici possono essere presi in considerazione solo se denunciano
un’infermità diversa da quella valutata nella visita di controllo.
Anche nel caso di riduzione del periodo di malattia, il docente è tenuto
a riassumere servizio alla data fissata dal medico di controllo; se non
riassume servizio, l’amministrazione è obbligata a diffidarlo,
avvertendolo che la mancata ottemperanza alla diffida comporta la
dichiarazione di decadenza dall’impiego. Peraltro, il medico di
controllo, ove modifichi la prognosi, deve darne adeguata motivazione
scritta. Nel caso in cui il docente non venga reperito al suo domicilio,
il sanitario è tenuto a lasciargli l’invito a sottoporsi alla visita di
controllo ambulatoriale per il primo giorno successivo non festivo. Va
chiarito che l’obbligo di giustificare l’assenza dal domicilio durante
la visita fiscale rimane comunque anche se il docente si è sottoposto
alla visita ambulatoriale.
Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 12.9.1983 n. 463 convertito con
modificazioni nella Legge 11.11.1983 n. 638, in caso di assenza, senza
giustificato motivo, dal domicilio indicato all’amministrazione per il
controllo durante le fasce orarie, si incorre nella perdita del diritto a
qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni e nella misura del
50% per i rimanenti giorni di malattia, esclusi i periodi di ricovero
ospedaliero o già accertati dalla precedente visita di controllo.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 3.2.1988, se ha
giudicato legittima la perdita dell’intero trattamento economico per i
primi 10 giorni di malattia in conseguenza della mancata visita fiscale
domiciliare, ha previsto un’ulteriore visita fiscale di controllo nei
rimanenti giorni di malattia, perché possa essere applicabile la sanzione
della decurtazione al 50% del trattamento economico. Pertanto, solo nel
caso che il docente risulti assente ingiustificato alla seconda visita
fiscale di controllo, sarà possibile disporre tale riduzione. D’altra
parte, il limite di dieci giorni rappresenta il periodo massimo per il
quale è possibile operare la trattenuta della retribuzione completa:
essa, ovviamente, dovrà essere calcolata sulle effettive giornate
d’assenza ingiustificata, se queste sono inferiori a dieci. Perché si
possa legittimamente procedere alla sanzione economica, è necessario che
il medico di controllo, constatata l’assenza del docente al proprio
domicilio, gli lasci apposita comunicazione, contenente l’invito a
sottoporsi a visita ambulatoriale per il giorno successivo non festivo ed
a giustificare l’assenza dal domicilio presso la scuola di appartenenza
entro 15 giorni. Decorso il suddetto termine senza che il docente abbia
prodotto alcuna giustificazione o nel caso che risulti inadeguata quella
da lui prodotta, l’amministrazione deve procedere alla trattenuta dello
stipendio, dandone comunicazione all’interessato. La sanzione della perdita del trattamento economico non è
applicabile nei casi in cui l’assenza al domicilio risulti dovuta a
giustificati motivi, che il docente ha l’obbligo di documentare. La
Corte di Cassazione: a) con sentenza datata al 23.7.1998, ha affermato che
la necessità di sottoporsi durante le fasce di reperibilità a
trattamenti fisioterapici fuori del proprio domicilio può costituire un
giustificato motivo dell’assenza: ma il dipendente deve fornire la prova
dell’impossibilità di effettuare tali cure utilizzando orari diversi,
se non a prezzo di gravi sacrifici; b) con sentenza in data 4.3.1996, ha
affermato che costituisce valido motivo di giustificazione dell’assenza
al domicilio durante le fasce di reperibilità la necessità di recarsi
dal proprio medico curante per l’insorgere di una colica o per
accertamenti immediatamente urgenti. Anche la recente sentenza del
Consiglio di Stato n. 3142/2002 ha stabilito che il docente assente per
malattia non reperibile a casa nelle fasce orarie previste non è
passibile di sanzioni, quando l’assenza da casa è dovuta a causa di
forza maggiore oppure alla necessità di sottoporsi a visite mediche in
orario coincidente con le fasce di reperibilità. Dopo la visita fiscale,
non esiste più obbligo di reperibilità per successivi controlli, giacché
esso risulterebbe limitativo del diritto di spostamento del dipendente, e
talvolta non compatibile con le necessità terapeutiche (Corte di
Cassazione, sentenza n. 1942 del 10.3.1990): tale precisazione, però, non
è menzionata nelle norme del CCNL sottoscritto il 24.7.2003. Una recente sentenza della Corte di Cassazione la n. 4247 del
2.3.2004 ha ribadito che il
lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove adduca come giustificato
motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo quello
di avere, nell’occasione, effettuato una visita presso il suo medico di
fiducia, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio
durante la fascia oraria 10-12 e 17-19,
costituisca, al fine della tutela della salute, una necessità. In buona sostanza il dipendente deve dimostrare che l’allontanamento
dal proprio domicilio durante la fascia oraria di reperibilità sia stata
l’unica strada ragionevole perseguibile per la tutela del proprio stato
di salute.
La Corte di Cassazione, con sentenza in data 9.10.1998, ha affermato
che rientra nel dovere di diligenza di un dipendente, se si ammala
all’estero, accertarsi (anche mediante semplice telefonata) che il
datore di lavoro sia venuto a conoscenza dello stato di malattia e
dell’indirizzo dove eventualmente disporre l’effettuazione della
visita fiscale.
La
Corte di Cassazione, con sentenza in data 9.10.98, ha affermato che è
ammissibile che il domicilio del dipendente coincida non già con una
abitazione, ma con un albergo. In tal caso il dipendente ha l’onere di
comunicare con precisione l’indirizzo di riferimento per l’eventuale
visita di controllo.
La Corte di Cassazione con sentenza in data 2.6.1998 ha affermato
che in caso di malattia dovuta ad infortunio sul lavoro, le fasce orarie
di reperibilità, previste dalle sole malattie ordinarie, non vanno
rispettate.
Legittimamente è considerata ingiustificata l’assenza di un
dipendente, se non sia stato impossibile eseguire la visita medica
domiciliare per un guasto al campanello dell’abitazione del dipendente
stesso ( TAR Lombardia 17.11.1997 n. 1946).
L’assenza dal domicilio durante la visita fiscale di controllo
deve considerarsi ingiustificata se il dipendente abbia cambiato domicilio
o si sia allontanato dallo stesso senza informare l’amministrazione. (
TAR Abruzzo 7.2.1997 n. 56). La Corte di Cassazione con sentenza del 1996
ha affermato che la mancata effettuazione alla visita di controllo per
cambio di domicilio non comunicato o per l’inesatta comunicazione del
proprio domicilio configura l’ipotesi dell’irreperibilità al
domicilio.
La Corte di cassazione con sentenza in data 23.7.1998 ha affermato
che l’assenza del dipendente dal proprio domicilio durante le fasce di
reperibilità per sottoporsi a trattamenti fisioterapici costituisce un
giustificato motivo solo nel caso in cui il dipendente fornisca la prova
dell’impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare
tali cure utilizzando orari diversi.
La corte di cassazione con sentenza in data 4.3.1996, ha affermato
che deve considerarsi giustificata l’assenza dal domicilio durante le
fasce di reperibilità dovuta alla necessità di recarsi dal proprio
medico curante per l’insorgere di una colica o per accertamenti urgenti.
Non è raro il caso del dipendente che, risultato assente alla
visita domiciliare di controllo, si sottoponga successivamente a visita
ambulatoriale e che il medico fiscale confermi la prognosi del medico di
parte. In tal caso la trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente
operata anche se il dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale,
qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare l’assenza
al proprio domicilio al momento della visita di controllo. La visita ambulatoriale non ha
lo scopo di sanare l’assenza al domicilio, ma solo quello di certificare
l’effettività della malattia e di valutarne la durata. (
Corte di Cassazione sentenza del 14.9.1993).
9.
La modulistica. Per usufruire di un’assenza nell’ambito dei primi 18 mesi, non
è richiesta apposita domanda scritta, ma la semplice comunicazione, anche
solo orale, che, salvo impedimento, deve essere fatta tempestivamente e
comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si
verifica l’assenza. Tale comunicazione si rinnova nel caso di proroga
dell’assenza per malattia. La presentazione della domanda scritta è
invece richiesta nel caso in cui il docente intenda usufruire degli
ulteriori 18 mesi. Al dirigente scolastico del………………….. Oggetto:
richiesta assenza per malattia prof/ins……………………………… Il/La
sottoscritto/a Prof./ins…………………………………………………………..nato/a
il………. residente
a………………………………Via/Piazza…………………………………n……….,
docente con contratto a tempo indeterminato, titolare
presso………………………………………… in servizio
presso…………………………….per l’insegnamento
di………………………………… COMUNICA ai sensi dell’ art. 17
del CCNL del 24.7. 2003, la propria assenza dal servizio per motivi di
salute per il periodo dal …../…../………. al
…../…../………., per complessivi mesi………/giorni……… allega certificato medico alla
presente comunicazione. Data…………………….
Firma……………………………
B)
Personale
docente con contratto a tempo determinato. I Riferimenti normativi. Art. 25 del CCNL 4.8.1995, art 49 CCNL del 26.5.1999, art.
19 CCNL del 24.7.2003. Al personale docente assunto a tempo determinato, agli insegnanti di
religione che non hanno ancora raggiunto il quinto anno di servizio (di
cui all'art. 3 comma 6 D.P.R. 399/1988) e al personale docente non
licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 Legge 20 maggio 1982 n. 270, in
materia di assenze per malattia si applicano, nei limiti della durata del
rapporto di lavoro, le stesse disposizioni previste per il personale a
tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:
Ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi di assenza
per malattia in un triennio scolastico. E’ caduta la distinzione tra
personale docente al secondo anno e personale al primo anno di servizio.
La retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese di
assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante
periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto
senza assegni. Ai fini del computo dei nove mesi di assenza, il triennio
da prendere a riferimento decorre dalla data di decorrenza della prima
assenza: ad esempio, se un docente è inizialmente assente per malattia
nel periodo dal 1.3.2000 al 30.4.2000, il triennio entro cui va fatto il
conteggio dei nove mesi comprende l’anno scolastico 1999/2000,
2000/2001, 2001/2002.
Ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di assenza per malattia non
superiore a nove mesi in un triennio scolastico. Anche in questo caso la
retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese di
assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante
periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto
senza assegni.
Per tale personale docente si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre
1983 n. 463, convertito con
modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha
comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali,
retribuiti al 50%. Al personale docente in questione, il trattamento economico è
corrisposto dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al
termine del servizio medesimo. Per tutto il periodo di durata del rapporto
di lavoro sono retribuite le domeniche, le festività infrasettimanali e
il giorno libero del titolare assente. Sono inoltre retribuiti i periodi
di sospensione dell’attività didattica (Natale e Pasqua) se il rapporto
di lavoro risale ad almeno 7 giorni prima e termina almeno 7 giorni dopo
la sospensione. Le assenze per malattia
parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti, mentre i periodi di assenza senza assegni
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti.(comma 6 art. 19 CCNL 24.7.2003) Anche
al personale docente assunto a tempo determinato si applicano le
disposizioni relative alle gravi patologie
previste per i docenti
con contratto a tempo e indeterminato ( vedi paragrafo n.5).
Al dirigente scolastico del………………….. Oggetto:
richiesta assenza per malattia prof/ins……………………………… Il/La
sottoscritto/a Prof./ins…………………………………………………………..nato/a
il………. residente
a………………………………Via/Piazza…………………………………n……….,
docente con contratto a tempo determinato
presso………………………………………… per
l’insegnamento di…………………………….., COMUNICA, ai sensi dell’ art. 17
del CCNL del 24.7. 2003, la propria assenza dal servizio per motivi di
salute per il periodo dal …../…../………. al
…../…../………., per complessivi giorni……… . Allega certificato medico alla
presente comunicazione. Data……………………. Firma……………………………
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