Articolo
1 E' costituita la libera Associazione denominata "GILDA
NAZIONALE DEI COMITATI DI BASE DEGLI INSEGNANTI", con sede
in Roma, indipendente ed autonoma da partiti politici,
sindacati o gruppi di qualsiasi natura.
Articolo
2 L'Associazione si prefigge di rappresentare e tutelare
sul piano professionale, sindacale e culturale gli
insegnanti della scuola pubblica italiana di ogni ordine e
grado, nonché di stipulare contratti col-lettivi di lavoro.
L'Associazione potrà anche svolgere senza fini di lucro ogni
attività a favore dei propri iscritti.
Articolo
3 Possono aderire all'Associazione gli insegnanti della
scuola pubblica di ogni ordine e grado.
Articolo
4 L'adesione all'Associazione avviene attraverso il
versamento di una quota sociale il cui ammontare è stabilito
dall'Assemblea Nazionale dei delegati.
Articolo
5 La Gilda degli Insegnanti si articola sul territorio
nazionale in strutture periferiche di livello provin-ciale e
regionale. Le Gilde provinciali possono designare
delegazioni territoriali e di singolo istituto.
Articolo
6 L'Associazione si informa al principio proporzionale
della rappresentanza ed è regolata dai principi di
revocabilità immediata e di durata limitata nel tempo di
qualsiasi incarico. Tutti gli incarichi elettivi sono esenti
da compensi e indennità.
Articolo
7 In tutti gli organismi associativi l'elezione avviene
con il sistema del voto limitato, similmente a quanto
avviene per l’elezione della Direzione Nazionale. Non è mai
consentito esprimere preferen-ze in numero pari a quello
degli eligendi. Quando si tratta di persone il voto è
segreto. Nessun orga-nismo associativo può deliberare su
argomenti che non siano stati posti preventivamente
all'ordine del giorno e portati a conoscenza degli aventi
diritto all’atto della convocazione.
All’interno dell’associazione è garantita a tutti gli
iscritti la più ampia libertà di espressione. Gli or-gani
provinciali e regionali dell’Associazione sono tenuti a
concorrere all’attuazione delle iniziative democraticamente
deliberate dagli organi nazionali.
Articolo
8 Gli organi associativi durano in carica due anni.
Tutti gli organi Provinciali e le eventuali altre strutture
territoriali, funzionano secondo regolamenti autonomamente
definiti, comunque coerenti con lo Statuto nazionale.
Gli incarichi di dirigenti provinciali, regionali e
nazionali sono incompatibili con cariche in partiti
politici, associazioni con fini sindacali, sindacati.
Articolo
9 Organi dell'Associazione sono:
a) Assemblea Provinciale
b) Direzione Provinciale
c) Coordinatore Provinciale
d) Assemblea Regionale
e) Coordinamento Regionale
f) Coordinatore Regionale
g) Consiglio Nazionale dei Coordinatori
h) Assemblea Nazionale
i) Direzione Nazionale
j) Coordinatore Nazionale
k) Collegio dei Probiviri
l) Collegio per il Controllo dei Conti.
Articolo
10 L’Assemblea Nazionale dei delegati provinciali è
l’organo sovrano dell’Associazione, ne stabilisce la linea
politica, le forme organizzative e le modalità funzionali.
E’ l’unico organo che può approvare la piattaforma
contrattuale della GILDA e definire posizioni rispetto ad
argomenti che riguardino la politica scolastica nazionale.
E’ l’organo che approva ed autorizza la firma del
contratto-scuola.
Delibera sulla percentuale (comunque non inferiore ad un
quarto) della quota di adesione che spetta alla Tesoreria
Nazionale.
Approva il bilancio.
E’ costituita dai delegati delle province in proporzione al
numero degli iscritti.
E’ valida in presenza del 50 % + 1 degli aventi diritto.
Si dota di un Regolamento di Attuazione dello Statuto.
Elegge il Coordinatore Nazionale, la Direzione Nazionale, il
Collegio dei Probiviri e quello per il Controllo dei Conti.
Articolo
11 La Direzione Nazionale delibera in merito alle
iniziative di attuazione della linea politica espressa
dall’Assemblea Nazionale e alla gestione politica e
organizzativa dell’Associazione, di cui coordi-na, a livello
nazionale, le attività.
La Direzione Nazionale elegge al suo interno il tesoriere
nazionale e un vice coordinatore facente funzioni.
La Direzione Nazionale è delegata a condurre le trattative
contrattuali nazionali.
La Direzione Nazionale prende atto del bilancio consuntivo,
preventivo e della relazione del Teso-riere e dà un parere
all’Assemblea Nazionale.
La Direzione Nazionale, in caso di gravi, accertate
irregolarità delle sedi periferiche in violazione dello
Statuto o del Regolamento nazionale, o nella gestione
amministrativa, stabilita la decadenza degli organi,
delibera la nomina di un Commissario straordinario, il
quale, nei termini fissati dalla Direzione Nazionale,
provvederà alla ricostituzione degli organi statutari.
Identica procedura si applica in caso di vacanza di
funzionamento degli organi statutari elettivi.
Avverso le decisioni della Direzione nazionale è ammesso
ricorso al Collegio nazionale dei Probivi-ri che con
procedura d’urgenza si pronuncia entro trenta giorni dalla
data del ricorso.
Articolo
12 Il Coordinatore Nazionale, obbligatoriamente docente
in servizio, attua la politica dell’Associazione, coordina
le attività organizzative e quelle amministrative, secondo i
deliberati degli organi statutari collegiali nazionali.
Convoca e presiede la Direzione Nazionale.
E’ il garante del rispetto delle norme interne e della
corretta interpretazione dei deliberati dell’Assemblea
Nazionale.
Al Coordinatore Nazionale è attribuita la funzione di
Rappresentante Legale.
Articolo
13 Il Tesoriere Nazionale ha cura delle attività
patrimoniali e amministrative dell’Associazione. E’ tenuto a
fare una relazione sul bilancio annuale alla Direzione
Nazionale e nella prima Assemblea Nazionale dell’anno
solare.
Articolo
14 Il Consiglio Nazionale dei Coordinatori è composto da
tutti i coordinatori regionali e provinciali. Ha funzioni
consultive ed è convocato dal Coordinatore Nazionale, quando
ne ravvisi la necessità sentiti, anche per vie brevi, i
membri della Direzione Nazionale.
Il parere è obbligatorio:
a) per la programmazione dell’attività sindacale di inizio
anno;
b) per l’organizzazione della campagna elettorale per il
rinnovo delle R.S.U..
Articolo
15 Il Collegio Nazionale dei Probiviri, eletto
dall'Assemblea Nazionale fra gli iscritti all'Associazio-ne,
è il massimo organo di garanzia dell'Associazione, ed è
composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Funziona sempre con la presenza di tre membri tra effettivi
e supplenti.
I membri del Collegio sono eletti dall' Assemblea Nazionale
con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Le Assemblee Provinciali eleggono il Collegio Provinciale
dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un
Presidente.
Al Collegio Nazionale dei Probiviri spetta il giudizio,
previo ricorso, sulla conformità allo Statuto degli atti
adottati dagli organi dell’Associazione. Esso esamina e
compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra
organi dell’Associazione. Le decisioni sono inappellabili.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a giudicare
le infrazioni disciplinari degli iscritti che ricoprano
cariche nazionali, sia all’interno dell’Associazione, sia
quali rappresentanti della stes-sa in organismi esterni.
Il Collegio Nazionale funge anche da organo di appello
avverso le decisioni dei Collegi Provinciali dei Probiviri.
Il Collegio, ricevuto un ricorso, deve invitare
immediatamente le parti interessate ad inviare le pro-prie
controdeduzioni entro il termine di trenta giorni.
Il Collegio deve emettere la propria decisione entro novanta
giorni dalla prima riunione.
Le misure disciplinari, commisurate alla gravità
dell’infrazione, sono: il richiamo; la deplorazione; la
sospensione da ogni attività fino a dodici mesi;
l’espulsione dall’Associazione.
La carica di membro del Collegio è incompatibile con
qualsiasi altro incarico dirigenziale nell’Associazione.
Articolo
16 Il Collegio Nazionale per il Controllo dei Conti,
eletto dall’Assemblea Nazionale fra gli iscritti, vigila
sugli atti amministrativi e contabili, e ne verifica la
correttezza e completezza formale. Accompagna con una
propria relazione il bilancio annuale ed è composto da tre
membri effettivi e due supplenti. Funziona sempre con la
presenza di tre membri fra effettivi e supplenti.
Il Collegio elegge nel proprio ambito un presidente.
I membri del Collegio, iscritti in servizio o in quiescenza,
non possono ricoprire altri incarichi nell’Associazione.
I membri del Collegio per il Controllo dei Conti sono eletti
dalla Assemblea Nazionale con la mag-gioranza dei due terzi
dei votanti.
Articolo
17 L’Assemblea Regionale è composta dai delegati delle
singole province eletti in seno alle Direzioni Provinciali.
Elegge al suo interno il Coordinatore Regionale e il
Vicecoordinatore Regionale.
L’Assemblea Regionale delibera in merito alle tematiche di
pertinenza regionale, nel rispetto della politica nazionale
dell’Associazione, e autorizza la firma dei contratti
regionali.
Articolo
18 Il Coordinamento Regionale, di cui sono membri di
diritto i Coordinatori delle province, attua le decisioni
dell’Assemblea Regionale e assicura la gestione
organizzativa a livello regionale.
Articolo
19 Il Coordinatore Regionale convoca e presiede
l’Assemblea Regionale e il Coordinamento Regio-nale.
Rappresenta l'Associazione nei confronti
dell'Amministrazione pubblica regionale.
Articolo
20 L'Assemblea Provinciale può essere di delegati o di
iscritti. I delegati possono essere di scuola e
territoriali.
E’ compito dell’Assemblea Provinciale eleggere i membri
della Direzione Provinciale.
L’assemblea elegge altresì il Collegio dei Probiviri e il
Collegio per il Controllo dei Conti.
Articolo
21 La Direzione Provinciale, presieduta dal Coordinatore
Provinciale, rende esecutive le decisioni dell'Assemblea
Provinciale.
La Direzione Provinciale elegge al suo interno il Tesoriere
provinciale, il Vicecoordinatore provin-ciale e la
Delegazione provinciale per l’Assemblea Nazionale e
Regionale.
Articolo
22 Il Coordinatore Provinciale, eletto con modalità
definite nei regolamenti provinciali, coordina le attività
provinciali secondo i deliberati degli organi statutari
collegiali provinciali.
Convoca e presiede la Direzione Provinciale.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione in ambito
provinciale.
Articolo
23 Il patrimonio della Gilda è costituito:
a) dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di
bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote d'iscrizione;
b) dall'utile derivante dall'organizzazione di
manifestazioni e attività a favore degli iscritti;
c) da ogni altra entrata che concorra all'incremento
dell'attivo sociale.
Salvo diversa disposizione di legge, è fatto divieto di
distribuire utili, fondi di riserva o avanzi di gestione ai
soci in modo diretto o indiretto. In caso di scioglimento
dell'associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad
altre associazioni o enti con fini di pubblica utilità, con
le modalità stabilite dall'assemblea Nazionale, sentiti gli
eventuali organismi competenti per legge. Le quote sociali
sono in ogni caso intrasmissibili. I rendiconti finanziari
vengono redatti annualmente.
Articolo
24 Sia le piattaforme rivendicative che la stipulazione
di accordi contrattuali sono sottoposte alla più ampia
consultazione di base.
Articolo
25 Il presente Statuto può essere modificato
dall'Assemblea Nazionale con votazione a maggioranza
qualificata di due terzi (2/3).
Articolo
26 L'Associazione può essere sciolta con delibera
dell'Assemblea Nazionale in seguito a referendum che abbia
riportato il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli
Associati.
Articolo
27 Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa
rinvio alle norme di legge vigenti.
Approvato
dall’Assemblea Nazionale il 18 dicembre 2005