DOMANDE……FREQUENTI

(dalla rubrica curata dal Dott. Vito Cardella pubblicata su “ La TECNICA DELLA SCUOLA “ nn.1,4,5,6,7 annata LV).

·       ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO E FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO.

La scuola X ha pagato le ore aggiuntive d’insegnamento e quelle funzionali svolte nell’anno scolastico 2002/2003 ( periodo 1.9.2002-31.8.2003), non tenendo conto della nuova tabella 5 allegata al CCNL, firmato il 24.7.2003. E’ corretto? E’ possibile avere il conguaglio, visto che il nuovo contratto economico è retroattivo all’1.1.2002  ( cfr. comma 2 art. 1).

 Il CCNL per la parte economica è valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, tanto è vero che sono stati corrisposti ad agosto 2003 gli arretrati sulle posizioni stipendiali a decorrere dall’1.1.2002. Tali aumenti  hanno fatto variare anche i compensi per prestazioni aggiuntive d’insegnamento e non insegnamento che per l’a.s. 2002/2003, vanno corrisposti nelle nuove misure previste ai sensi della tabella 5 (€ 28,41 pari a lire 55.000) e non di insegnamento ( €15,91 pari a lire 30.800). Pertanto i docenti della scuola X e tutti i docenti che si trovino nella loro stessa condizione hanno titolo ad ottenere il conguaglio relativo.

·       CONSIGLIO DI ISTITUTO.

Ferma restando la pubblicità delle sedute del consiglio d’istituto, è consentito ad un componente di registrare i lavori?

Le sedute del consiglio di circolo  o di istituto non sono “pubbliche” nel senso che chiunque vi possa assistere; ai sensi dell’art. 2, legge 11.10.1977, n. 748, alle sedute di tali organi “possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio”; una pubblicità quindi limitata ai soli elettori, secondo le modalità di ammissione stabilite nel regolamento di circolo o d’istituto.
Altra cosa  è la pubblicità degli atti ( art 27, DPR 31.5.1974, n. 416) che deve avvenire mediante affissione in apposito albo della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio (art. 13, Regolamento tipo, trasmesso con CM 16.4.1975, n. 105).
La pubblicazione all’albo della scuola, sia pure soltanto del testo delle dileberazioni adottate, comporta la possibilità che chiunque possa prenderne visione; inoltre, i verbali e gli atti preparatori, depositati in segreteria, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta ( art. 13 citato). Oggi , ai sensi della legge sulla trasparenza, la legge 241/1990, chiunque abbia un interesse diretto e giuridicamente rilevante può chiedere ed ottenere copia dei verbali. Non si esclude che il regolamento interno possa prevedere l’uso del registratore durante lo svolgimento della seduta ( il Regolamento tipo comunque non lo prevede), ma deve essere espressamente previsto, non può  in alcun modo essere una gentile concessione o del Presidente del CdI, o del dirigente scolastico.

·       FORMAZIONE DELLE CLASSI.

Qual è il numero massimo di alunni per classe negli istituti di secondo grado? E in presenza di un alunno portatore di Handicap?

  Negli istituti di secondo grado le prime classi sono costituite con non meno di 25 alunni e senza superare il numero di 28 studenti per classe; si costituisce un’unica classe quando le iscrizioni previste siano meno di 30. ( D.M. 24.7.1998 n. 331). Le classi intermedie sono costituite in  numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori, ma con un numero medio non inferiore a 20 alunni ( art. 19). Le classi che accolgono alunni in situazione  di handicap possono essere costituite con 20 alunni; per esigenze delle dotazioni organiche provinciali complessive, tali classi possono essere formate con più di 20 alunni, senza superare il limite massimo di 25 ( DM 3.6.1999, n. 141).

·       GRADUATORIE PERMANENTI & SUPPLENZE

La patente europea del computer ( Ecdl) è valutabile ai fini dell’attribuzione  del punteggio nelle graduatorie permanenti di terza fascia?

No, non la contempla neppure la nuova tabella di valutazione inserita nel D.d.L. sulla formazione delle graduatorie permanenti di terza fascia, in corso di approvazione.

Come si procede alla determinazione delle riserve (7% e 1%) nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie permanenti?

La legge di riferimento è la n. 68 del 13.3.1999, il MIUR ha poi dettato indicazioni applicative con la C.M. n. 248 del 7.11.2000; il regolamento di attuazione della legge 68 è contenuto nel D.P.R. 10.10.2000, n. 333. Il computo dei posti da assegnare a riserva, sia nelle assunzioni in ruolo dalle graduatorie dei concorsi che in quelle a tempo indeterminato e determinato effettuate sulla base delle graduatorie permanenti, va determinato sulla base degli occupati, da intendersi come dotazione organica al primo settembre dell’anno di riferimento, detraendo dalla base di calcolo i docenti già assunti a norma delle disposizioni previdenti in materia di assunzioni obbligatorie. Se l’aliquota riservata risulta essere satura, non si fa luogo a nomine di riservisti. Se l’aliquota è iposatura  si procede a nomine per riserva, detraendo il numero dei posti già occupati dal personale docente beneficiario delle assunzioni obbligatorie.
Per quanto l’ordine nel conferimento delle nomine, va seguito l’ordine di graduatoria, ai riservisti vanno assegnati i posti residui, numericamente accantonati.

Un docente abilitato, secondo il recente D.d.L. sul reclutamento, può partecipare ai nuovi corsi abilitanti per migliorare il suo punteggio?

No, perché è già in possesso di abilitazione.

Un docente di ruolo nella provincia di Brescia, ma inserito in terza fascia della graduatoria permanente nella provincia di Milano, che riceve proposte di supplenze anche per diversi mesi, può accettarle?

Solo se si tratta di supplenze per l’intero anno scolastico.

Se accetta può lasciare il posto nella provincia di Brescia e riprenderlo al termine della supplenza?

Sì, semprechè si tratti di supplenza annuale.

 Accettando, giuridicamente a cosa va incontro? Per quell’anno assume lo stato giuridico ed economico del personale con contratto a tempo determinato.

Un docente inserito in graduatoria d’istituto, appartenente a categoria protetta/disabile, vanta diritti in caso di un’eventuale nomina da parte del dirigente scolastico?

Nel conferimento delle nomine di supplenza temporanea da parte dei dirigenti scolastici sulla base delle graduatorie d’istituto, non si fa luogo a riserve di posto.

Quando va presentato il certificato di sana e robusta costituzione fisica?

Il certificato di idoneità fisica all’impiego va presentato in occasione del primo incarico ottenuto dalla graduatoria permanente, per quanto riguarda le nomine sulla base delle graduatorie d’istituto per gli inclusi nella prima fascia vale quanto detto sopra, per gli inclusi nella seconda e terza fascia, graduatorie che hanno validità triennale,il certificato va presentato all’atto della stipula del primo contratto e poi ad ogni triennio. ( cfr. nota MIUR 25.9.2003  prot.  3361).

Docente inserito in terza fascia delle graduatorie permanenti, vorrebbe cambiare provincia; in quali graduatorie si inserirà in coda?

In nessuna. Le graduatorie permanenti si aggiornano annualmente, per adesso, in seguito potranno avere validità biennale; quando sarà emanato il relativo decreto ministeriale, il docente potrà chiedere il trasferimento di graduatoria e l’aggiornamento del punteggio; naturalmente sarà inserito al posto spettante, non in coda.

A quali sanzioni si va incontro nel caso si rifiuti una supplenza annuale a causa di trasferimento di domicilio?

Se trattasi di rifiuto di una nomina conferita sulla base della graduatoria permanente (non di abbandono di incarico già in corso), il docente non incorre in nessuna sanzione, a maggior ragione se il rifiuto è motivato da un trasferimento.

Come si fa a controllare se le trenta scuole si comportano correttamente nel conferire le supplenze?

Per quelle scuole che inseriscono nel loro sito internet i provvedimenti di nomina il controllo è facile. Altrimenti bisogna fare periodicamente il giro delle 30 scuole per informarsi delle supplenze conferite.

Quando il supplente ha diritto al pagamento delle festività natalizie?

Il supplente ha diritto al pagamento delle festività natalizie se il titolare sostituito si sia assentato in unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio delle vacanze natalizie e fino ad una data non inferiore a sette giorni successivi alla ripresa delle lezioni ( art. 37, comma 3, CCNL 24.7.2003).

·       HANDICAP.

Quale percentuale di invalidità necessita per essere tutelato e rimanere nella sede di attuale titolarità nell’ipotesi di contrazione di cattedre?

La percentuale minima per il riconoscimento di un’invalidità civile è del 46% ( deve essere superiore al 45%). Per ottenere la precedenza nei trasferimenti e/o l’esclusione dalle graduatorie d’istituto dei soprannumerari, deve trattarsi di handicap in situazione di gravità ( art. 33 comma 6 legge 104/92) oppure di handicap con un grado d’invalidità superiore ai due terzi ( almeno il 67%) ( art. 21 legge 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94).

Il figlio unico di genitore handicappato e bisognoso di cure continuative può usufruire del permesso di tre giorni mensili o in alternativa della riduzione di un’ora giornaliera di lavoro?

Sì, solo però se è affidatario del padre, in caso contrario in quanto semplicemente figlio unico rientra nella previsione del comma 3 dell’art. 33, legge 5.2.1992, n. 104 e  come tale può usufruire soltanto dei tre giorni mensili di permesso retribuiti. Si ricordi che l’alternativa con la riduzione dell’orario giornaliero riguarda, invece, le lavoratrici madri o i lavoratori padri ( commi 1 e 2).

Rimane ancora l’onere dell’ente locale a provvedere all’assistenza materiale agli alunni disabili mediante personale assunto dall’ente medesimo?

L’onere rimane, ma ciò non esime il collaboratore scolastico dallo svolgimento di compiti e mansioni previsti dal relativo profilo professionale, specie se, per motivi di contenimento della spesa pubblica, l’ente locale non è più in grado di fornire il servizio di assistenza.

L’insegnante di sostegno può prestare servizio nella stessa classe per supplenze brevi?

Ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge 5.12.1992, n. 104, gli insegnanti di sostegno assumono la con titolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, quindi, possono prestare servizio nella stessa classe per supplenze brevi.

·       MATERNITA’.

Docente con nomina del CSA dall’1.9.2003 al 30.6.2004, dal 27 ottobre 2003 è in gravidanza a rischio, la data presunta del parto è il 20.6.2004, l’astensione obbligatoria (dal 20 aprile 2004 al 20 settembre 2004), terminerà con la fine del contratto (30.6.2004) o durerà fino al 20 settembre 2004? La docente può sospendere l’astensione obbligatoria e riprenderla dall’1.9.2004? Come sarà retribuita?

L’astensione obbligatoria dal lavoro durerà fino al 20 settembre, ( art. 24 D.L.vo 29.3.2001 n. 151) non può essere interrotta e sarà retribuita per intero (100%) durante tutti i cinque mesi di astensione obbligatoria (art. 12 comma 2, CCNL 24.7.2003).

Docente ha partorito il 30.7.2003 con 15 giorni di anticipo sulla data presunta del parto  (14.8.2003); questi 15 giorni sono persi o recuperati?

Non sono persi, si sommano ai tre mesi post-partum, quindi, decorreranno dalla data presunta.

Moglie casalinga non può godere dei tre mesi di astensione obbligatoria, può fruirli il marito insegnante?

No. L’astensione obbligatoria tutela la salute della donna, gestante prima, puerpera dopo. Il padre insegnante può usufruire, subito dopo la nascita, dei sei mesi di astensione facoltativa.

·       MOBILITA’.

In quali casi si tiene conto del punto C0 della nota 5/bis della tabella di valutazione dei titoli ai fini della formazione delle graduatorie dei soprannumerari e dei trasferimenti d’ufficio.

Il punteggio della lettera CO alla nota 5/bis non cumulabile con quello della lettera C della stessa nota, viene attribuito quando si è prestato servizio nello stesso comune ma non nella stessa scuola per la quale si ha titolo al punteggio per la continuità .

Al docente titolare nel circolo x dall’anno scolastico 2000/2001 che non ha mai presentato domanda né di trasferimento né di passaggio provinciale, per l’anno scolastico 2004/2005 spettano i 10 punti di cui alla lettera D della tabella?

Quale punteggio aggiuntivo è assegnato per un figlio di età inferiore ai sei ai fini del trasferimento?

Sono assegnati 4 punti, sarà comunque necessario dichiararlo nell’apposito riquadro della domanda di trasferimento e produrre il certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva. Per i figli di età superiore ai 6 anni ma inferiore ai 18 anni, sono assegnati 3 punti.

·       VIGILANZA ALUNNI.

Come deve comportarsi l’insegnante per la vigilanza durante il cambio di ora?

Durante il cambio d’ora, se tutti i docenti rimanessero a vigilare nella classe, nessun docente potrebbe muoversi per raggiungere l’altra classe. Il compito di vigilanza spetta ai collaboratori scolastici. La vigilanza sugli alunni “ nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione “ nonché i compiti “ di collaborazione con i docenti” rientrano tra le mansioni dei collaboratori scolastici ( cfr. CCNL 24.7.2003, tabella A, Area A).

Può il dirigente scolastico imporre alle maestre di scuola materna di vigilare sui bambini dopo la fine delle attività didattiche, in attesa che i genitori ritardatari vengano a prelevare i loro figli?

Non legittimamente,tale compito spetta ai collaboratori scolastici dell’area A e As; vedi tabella A-Profili di area del personale ATA- allegata al CCNL 24.7.2003.

Quali sono le mansioni del personale ATA di sorveglianza durante la mensa? Tagliare la carne o sbucciare la frutta rientra nella disponibilità soggettiva o nella doverosa assistenza?

Tra le mansioni dei collaboratori scolastici è prevista “l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche” quindi non la semplice vigilanza ma anche “ l’assistenza necessaria”: tagliare la carne o sbucciare la frutta sono forme di assistenza dovute.

In presenza di bambini disabili fruenti del servizio mensa, l’assistenza-aiuto compete all’insegnante di sostegno, al personale ATA o all’assistente fornita dall’ente locale?

Compete all’assistente fornita dall’ente locale, in mancanza, compete al collaboratore scolastico. Il docente di sostegno e curriculare fornisce assistenza educativa alla mensa, nell’ambito dell’orario di insegnamento, non assistenza materiale ( cfr. art. 42, comma 3, CCNL 24.7.2003).

 

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