A cura della Gilda di Napoli

Permessi retribuiti e permessi brevi
CCNL 2002-2005 – Artt. 15 e 16


- Il docente a tempo indeterminato ha diritto, presentando "idonea documentazione, anche autocertificata", ai seguenti permessi retribuiti:

 

1. concorsi od esami, fino a 8 giorni per anno scolastico comprensivi di quelli per il viaggio [Art. 15, c. 1];

2. lutto, 3 giorni per perdita "del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado" [Art. 15, c. 1];

3. motivi personali o familiari, 3 giorni ogni anno scolastico; sempre per gli stessi motivi possono essere fruiti i 6 giorni di ferie, prescindendo dalle condizioni previste dall’art. 13, c. 9 [Art. 15, c. 2] (quello che obbliga alla sostituzione con personale interno e senza oneri aggiuntivi);

4. matrimonio, 15 giorni consecutivi [Art. 15, c. 3].

- I permessi "sono erogati a domanda", che va presentata al Dirigente scolastico [Art. 15, c. 1], e "possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio" [Art. 15, c. 4]. (Qualora ricorrano le motivazioni sopra ricordate i permessi retribuiti sono un diritto e il Dirigente deve prenderne atto).

- I docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato possono fruire, per particolari esigenze personali e a domanda, "compatibilmente con le esigenze di servizio", di permessi brevi, non superiori "alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio" e comunque "fino ad un massimo di due ore" [Art. 16, c. 1]. Il numero delle ore di permessi brevi non può eccedere il limite del rispettivo orario settimanale di insegnamento [Art. 16, c. 2].

- I permessi brevi non sono retribuiti e la loro concessione è "subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio" [Art. 16, c. 5].

- Il docente che ha fruito di un permesso breve, entro i due mesi lavorativi successivi "è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio". Il recupero "avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso" [Art. 16, c. 3] .

- Qualora, "per fatto imputabile" all’insegnante non fosse possibile recuperare il permesso breve "l’Amministrazione provvede[rà] a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante" al docente "per il numero di ore non recuperate" [Art. 16, c. 4]

 

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PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI.

· Premessa.

Rientra nei cosiddetti diritti propri ed esclusivi del sindacato ( diritti sindacali in senso stretto), il diritto ad usufruire di permessi sindacali. Pertanto la limitazione o la compromissione di tale diritto, se al di fuori di specifica previsione normativa o contrattuale, potrebbe provocare una lesione della "libertà sindacale", lesione suscettibile di tutela in sede giudiziaria ( c.d. comportamento antisindacale, ricorribile ex art. 28 legge 300/1970) (cfr. Caterina De Luca: Libertà, attività sindacale, Diritti connessi; , inserto a Notizie della scuola n. 6 del 16-30 novembre 2003).

· Permessi sindacali retribuiti

Riferimenti normativi: articoli 8 e 9 del CCNQ del 7.8.1998.

I dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola ( CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA-UNAMS) ed i componenti delle RSU, possono fruire, nel limite del monte ore a ciascuno spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

· espletare il loro mandato;
· partecipare a trattative sindacali;
· partecipare a convegni e congressi di natura sindacale.

La determinazione e ripartizione del contingente dei permessi, con riferimento a ciascun anno scolastico, è effettuata dal Ministero, mentre sull’esercizio dei permessi è prevista la contrattazione integrativa a livello regionale con cadenza quadriennale, ( art. 4 CCNL 24.7.2003).

                Permessi sindacali retribuiti e RSU

Il contingente dei permessi sindacali spettanti alle RSU ( pari a trenta minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato) è calcolato dal Dirigente scolastico che lo comunica alla RSU stessa.
I permessi retribuiti nonché la distribuzione delle ore tra i componenti è gestita autonomamente dalle RSU nel rispetto del tetto massimo e delle norme patrizie.
Per i componenti delle RSU ( personale ATA) i permessi possono essere cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a 12 giorni a trimestre.
Per i componenti delle RSU ( personale Docente) vedi di seguito quanto detto sui limiti di fruizione dei permessi sindacali .

Limiti di fruizione dei permessi sindacali retribuiti per il personale docente.

I permessi sindacali, per i docenti, tenuti alla continuità didattica, non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico.
Nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, fermo restando il limite massimo dei 12 giorni, il cumulo può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.

Limiti di fruizione per Dirigenti scolastici ed ATA ( C.I.N. dell’8.10.1999)

· dirigenti scolastici : 10 gg. per tre volte nel corso dell’anno scolastico in maniera non continuativa;
· Dsga : 12 gg. per tre volte nel corso dell’anno scolastico in maniera non continuativa;
· personale ATA: 20 giorni per tre volte nel corso dell’anno scolastico in maniera non continuativa.

I cumuli non possono essere fruiti in continuità con le altre assenze previste dagli istituti contrattuali e dovrà essere comunque garantito un intervallo temporale (da stabilire in sede di contrattazione integrativa regionale) di effettivo servizio tra i periodi di permesso cumulati.

Durante lo svolgimento degli esami e scrutini finali non è consentito effettuare nessun cumulo.

Permessi sindacali e Dirigente Scolastico.

La giurisprudenza si è occupata di casi nei quali era in contestazione l’esistenza o meno della facoltà del datore di lavoro di "controllare" che il permesso sindacale fosse effettivamente fruito per le finalità indicate dalla legge o dal contratto, non per altre.

E’ stato escluso un potere di ingerenza o verifica o controllo da parte del datore di lavoro.

La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità del sindacato di appartenenza dello stesso. Comunque è onere di chi chiede il permesso indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

· Permessi sindacali retribuiti per riunioni di organismi direttivi statutari .

Riferimenti normativi: articolo 11 CCNQ del 7.8.1988.

Le OO.SS. rappresentative sono titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari e giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari dei dirigenti sindacali che siano componenti degli organi direttivi.

Questi permessi, che possono essere fruiti limitatamente alle riunioni degli organi statutari, sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 8 e 9 del ccnq 7.8.1998.

Ciascuna O.S. non può superare il contingente delle ore assegnate con ripartizione indicata nella tabella 25 allegata al CCNQ del 18.12.2002.

· Permessi sindacali non retribuiti.

Riferimenti normativi: articolo 12 CCNQ del 7.8.1988.

I dirigenti sindacali dei sindacati rappresentativi nonché i componenti delle RSU hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti ( otto giorni l’anno) per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale.
La comunicazione va inoltrata, di regola, tre giorni prima e per il tramite dell’organizzazione sindacale, al dirigente scolastico.

 

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