REGOLAMENTO DELLA GILDA PROVINCIALE DI PERUGIA

 Art. 1 - Organi

Sono organi provinciali dell'Associazione:

    a)  le assemblee distrettuali degli iscritti

b)   l'Assemblea provinciale dei delegati degli iscritti

c)   la Direzione provinciale

d)   il Coordinatore provinciale

e)    il Tesoriere provinciale

f)     il Collegio dei probiviri

g)   il Collegio dei revisori dei Conti

 Art. 2 – Assemblee distrettuali degli iscritti

L’Assemblea provinciale degli iscritti si articola in assemblee distrettuali. Sono convocate ogni biennio assemblee distrettuali nei distretti scolastici con almeno 10 iscritti nelle scuole del territorio, per eleggere i delegati all’Assemblea provinciale e il responsabile di distretto. Partecipano all'assemblea con singolo diritto di voto tutti gli iscritti docenti in servizio e in pensione. Al momento dell’insediamento i partecipanti eleggono per alzata di mano il presidente dell'assemblea, il segretario verbalizzante e un membro scrutatore. Presidente, segretario e scrutatore fungono da commissione elettorale.

 Art. 3 - Assemblea provinciale dei delegati

L’Assemblea provinciale dei delegati è convocata ogni biennio per eleggere:

-         la nuova Direzione provinciale;

-         il nuovo Coordinatore provinciale;

-         il Collegio dei Revisori dei Conti

-         Il Collegio dei Probiviri.

La convocazione è disposta dal coordinatore provinciale uscente due mesi prima dell’assemblea nazionale della Gilda destinata a rinnovare le cariche sociali. Partecipano all'Assemblea con singolo diritto di voto i delegati eletti dalle assemblee distrettuali degli iscritti, in rapporto di 1 a 10 o frazione superiore a 5.  Al momento dell’insediamento i partecipanti eleggono per alzata di mano il Presidente dell'assemblea, il Segretario verbalizzante e la Commissione elettorale, composta da un presidente e due scrutatori. La convocazione è fatta tramite lettera, inviata a tutti gli iscritti con posta ordinaria almeno 30 giorni prima della data dell’assemblea. L'assemblea è validamente costituita qualora sia presente la maggioranza dei voti rappresentati dai delegati. L'elezione delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto; non è ammesso il voto per delega. Il documento politico dell’assemblea è votato a maggioranza, per alzata di mano.

 Art. 4 - Convocazione straordinaria dell'Assemblea provinciale degli iscritti

L'Assemblea provinciale degli iscritti è convocata in via straordinaria soltanto nel caso in cui ricorrano necessità di modifiche del regolamento, gravi difficoltà economiche dell'organizzazione, dimissioni o richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti la direzione provinciale, dimissioni o richiesta motivata del coordinatore provinciale.

 Art. 5 – La Direzione provinciale

La Direzione provinciale è eletta ogni due anni dall'assemblea dei delegati degli iscritti. L'elezione avviene a scrutinio segreto su scheda distinta da quella utilizzata per l'elezione del Coordinatore provinciale, membro di diritto della Direzione provinciale. Questa è composta dal Coordinatore provinciale e da un numero di membri sempre pari e non superiore a quattordici, eletti dall'Assemblea. Nel rispetto del voto limitato, le preferenze esprimibili in sede di votazione sono pari ai due terzi del numero degli eligendi, arrotondato per eccesso (10). Risultano eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti sarà considerato eletto il candidato più anziano. La Direzione provinciale si riunisce di norma ogni due mesi. La mancata partecipazione per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo ai lavori della Direzione provinciale comporta la decadenza dalla carica. I membri decaduti e quelli dimissionari sono surrogati dai primi dei non eletti. Le dimissioni della maggioranza dei membri della Direzione comportano la decadenza della Direzione stessa e del Coordinatore provinciale e la convocazione di un’Assemblea provinciale congressuale.

 

Art. 6 - Competenze della Direzione provinciale

La Direzione provinciale:

-         promuove e progetta lo sviluppo dell'associazione;

-         attua le delibere assembleari in materia di indirizzo politico;

-         dà impulso alle riunioni delle assemblee di distretto;

-         mantiene i rapporti con le altre organizzazioni professionali, sindacali e politiche, con la stampa e con la struttura nazionale dell'Associazione; 

-         elegge al suo interno, su proposta del Coordinatore provinciale, un Vicecoordinatore e un Tesoriere;

-         elegge i Delegati al Congresso Regionale;

-         elegge i Delegati all’Assemblea Nazionale;

-         individua ed attribuisce anche a membri esterni altri incarichi a carattere funzionale, definendone limiti, responsabilità e criteri  per la valutazione di spese e oneri.

Sulla base delle risorse assegnate alla provincia:

-         designa annualmente i nominativi per distacchi ed esoneri, stabilendone compiti e responsabilità;

-         formula le proposte di nominativi per le candidature alla Direzione nazionale e per incarichi a livello nazionale;

-         designa delegati per singoli rapporti con l'esterno, comprese le rappresentanze sindacali d'istituto e per le contrattazioni decentrate;

-         affida incarichi con specifiche responsabilità settoriali e territoriali;

-         decide l'apertura di sedi decentrate.

La Direzione provinciale si riunisce in via ordinaria:

a) ad inizio di anno scolastico per elaborare le linee politico-organizzative e per attribuire gli esoneri sindacali di pertinenza della provincia;

b) entro il 28 febbraio per l'approvazione dei bilanci;

c) prima di ogni Assemblea nazionale per elaborare proposte e documenti.

Si riunisce altresì nei casi in cui il Coordinatore ne ravveda la necessità e l'urgenza, ovvero su richiesta di un terzo dei membri della direzione stessa. L'avviso di convocazione, corredato dall'ordine del giorno, è effettuato a cura del Coordinatore a mezzo di fax, email o telefono presso le abitazioni degli interessati almeno cinque giorni prima della riunione. Solo in caso di urgente necessità, la convocazione avviene almeno 48 ore prima. La riunione è validamente costituita in presenza della maggioranza degli aventi diritto e le delibere si votano a maggioranza.

 

Art. 7 – Il Coordinatore provinciale

Il Coordinatore provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale dei delegati degli iscritti con votazione a scrutinio segreto. Può presentare la candidatura ogni docente in servizio iscritto da almeno due anni. Il candidato non deve rivestire incarichi direttivi o di responsabilità in altre associazioni sindacali e professionali della scuola, nonché in partiti e organizzazioni politiche. Il Coordinatore non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. La verifica dei requisiti di eleggibilità è fatta dalla Commissione elettorale dell'Assemblea provinciale dei delegati degli iscritti e successivamente dal Collegio dei probiviri, anche d'ufficio.

Art. 7 bis - Il  Vicecoordinatore provinciale

Il Vicecoordinatore provinciale coadiuva il Coordinatore provinciale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

 

Art. 8 - Competenze del Coordinatore provinciale

Il Coordinatore provinciale attua le delibere della Direzione provinciale e ne assicura l'unitarietà di indirizzo. Ha la rappresentanza della Gilda di Perugia nei rapporti con le altre province, con la Direzione regionale e con la Direzione nazionale. In caso di sfiducia o di dimissioni del Coordinatore provinciale gli subentra un Coordinatore reggente, nominato dal Direttivo provinciale, che resta in carica fino alla convocazione dell'Assemblea provinciale dei delegati degli iscritti per l'elezione dei nuovi organi sociali entro il termine massimo di sei mesi.

 

Art. 9 - Il Tesoriere provinciale

Il Tesoriere provinciale è eletto dalla Direzione  provinciale. Se il suo mandato si è esaurito, per scadenza del termine o altro motivo, viene prorogato l'esercizio delle sue funzioni fino ad elezione del nuovo tesoriere. Sulla base degli indirizzi economici e amministrativi della Direzione provinciale, redige il bilancio consuntivo e preventivo, in accordo con il Coordinatore provinciale. Attua le delibere di spesa della Direzione provinciale, e quelle che dovessero essere approvate nelle assemblee provinciali. Rappresenta pro-tempore la Gilda provinciale di Perugia nei rapporti di conto corrente postale e/o bancario ed in altri contratti economici. Informa semestralmente la Direzione provinciale sulla situazione di cassa. Cura la redazione, anche in forma elettronica, del registro delle entrate e delle uscite e la conservazione della documentazione relativa. Cura i rimborsi spese deliberati dalla Direzione e gli eventuali contributi alle sedi periferiche, chiedendone rendicontazione ai responsabili di distretto. Tiene un elenco aggiornato, anche in forma elettronica, degli iscritti provinciali all’associazione, ai fini del calcolo delle entrate e della distribuzione delle risorse.

 

Art. 10 - Il Collegio dei probiviri

L'Assemblea provinciale dei delegati elegge ogni due anni un Collegio dei probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti, anche in quiescenza. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell’associazione. I probiviri si candidano con le stesse modalità previste per l'elezione dei membri della Direzione provinciale e vengono eletti a scrutinio segreto con due voti di preferenza per i membri effettivi e con un solo voto per quelli supplenti. Il Collegio dei probiviri elegge nel proprio seno un Presidente, tra i membri effettivi. Esso opera sempre con la presenza di tre membri tra effettivi e supplenti. Il Collegio dei probiviri è il garante del rispetto del regolamento da parte degli organi provinciali nonché dei diritti e dei doveri dei singoli iscritti. Al Collegio dei probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità allo statuto nazionale e al regolamento provinciale degli atti adottati dagli organi dell'Associazione. Ricevuto un ricorso, il Collegio deve riunirsi entro dieci giorni dalla richiesta, invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le proprie deduzioni entro il termine di quindici giorni, emettere la propria decisione entro sessanta giorni dalla prima riunione. Esso esamina e compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra organi dell'Associazione ed è competente a giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti, sia all'interno dell'Associazione, sia quali rappresentanti della stessa in organismi esterni. Le misure disciplinari, commisurate alla gravità dell'infrazione, sono nell'ordine:

a)        il richiamo

b)        la deplorazione

c)         la sospensione da ogni attività fino a tre mesi

d)         l'espulsione dall'associazione

Le decisioni sono appellabili entro 30 giorni al Collegio nazionale dei probiviri.

 Art. 11 - Il Collegio dei revisori dei conti

L'Assemblea provinciale elegge ogni due anni un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti, anche in quiescenza. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Associazione. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente, scelto tra i membri effettivi. Funziona sempre con la presenza di tre membri tra effettivi e supplenti. Il Collegio vigila sugli atti amministrativi e contabili dell'Associazione ed accompagna con una propria relazione il bilancio annuale consuntivo. I revisori dei conti si candidano con le stesse modalità previste per l'elezione dei membri della Direzione provinciale e vengono eletti a scrutinio segreto con due voti di preferenza per i membri effettivi e con un solo voto per quelli supplenti.

Art. 12 - Modifiche regolamentari

Il presente regolamento è modificabile dall'Assemblea provinciale degli iscritti a,maggioranza semplice dei presenti.

Art. 13 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento al regolamento della Gilda nazionale e alle leggi civili in materia di associazioni non riconosciute.

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Art.12 -

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